Cass. Sez. Lav., 23/02/2026, n. 3976

[Divieto di assunzioni per mancato rispetto del patto di stabilità senza effetto retroattivo sugli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato]

In materia di rispetto del patto di stabilità interno, l’art. 31 l. 12 novembre 2011 n. 183, nella parte in cui prevede che l’ente locale nell’anno successivo a quello dell’inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale (comma 26, lett. d), si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, da compiersi, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la certificazione si riferisce, il divieto opera solo successivamente all’inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

Cass. Sez. Lav., 13/02/2026, n. 3261

[Contraddittorietà della decisione che qualifica come di massima gravità la condotta di un operatore socio-sanitario e poi invoca il “difficile contesto lavorativo” per ridurre la responsabilità]

In tema di licenziamento disciplinare, incorre nel vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria la decisione che, pur qualificando la condotta del lavoratore come di massima gravità in ragione della specifica professionalità richiesta e del contesto assistenziale in cui essa si è verificata, valorizzi poi il medesimo contesto quale elemento attenuante ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva. In particolare, ove la professionalità dell’operatore socio-sanitario sia ritenuta elemento idoneo a escludere ogni giustificabilità di un gesto violento nei confronti di persona assistita e a ricondurre la condotta tra quelle meritevoli di sanzione espulsiva secondo la disciplina collettiva, non può coerentemente assumersi il “difficile contesto lavorativo” quale fattore idoneo a ridurre la gravità dell’addebito, specie quando proprio la qualificazione professionale dovrebbe consentire di fronteggiare adeguatamente situazioni di stress operativo. La valorizzazione dello stesso elemento fattuale in senso sia aggravante sia attenuante integra un vizio logico-argomentativo che impone la cassazione della decisione impugnata.