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Cass. Sez. Lav., 23/02/2026, n. 3976
Cass. Sez. Lav., 13/02/2026, n. 3261
[Contraddittorietà della decisione che qualifica come di massima gravità la condotta di un operatore socio-sanitario e poi invoca il “difficile contesto lavorativo” per ridurre la responsabilità]
In tema di licenziamento disciplinare, incorre nel vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria la decisione che, pur qualificando la condotta del lavoratore come di massima gravità in ragione della specifica professionalità richiesta e del contesto assistenziale in cui essa si è verificata, valorizzi poi il medesimo contesto quale elemento attenuante ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva. In particolare, ove la professionalità dell’operatore socio-sanitario sia ritenuta elemento idoneo a escludere ogni giustificabilità di un gesto violento nei confronti di persona assistita e a ricondurre la condotta tra quelle meritevoli di sanzione espulsiva secondo la disciplina collettiva, non può coerentemente assumersi il “difficile contesto lavorativo” quale fattore idoneo a ridurre la gravità dell’addebito, specie quando proprio la qualificazione professionale dovrebbe consentire di fronteggiare adeguatamente situazioni di stress operativo. La valorizzazione dello stesso elemento fattuale in senso sia aggravante sia attenuante integra un vizio logico-argomentativo che impone la cassazione della decisione impugnata.
...Cass. Sez. Lav., 9/02/2026, n. 2844

[Diritto di critica, attività sindacale; criteri di continenza formale e sostanziale]
La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano “politico” delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.
...Cass. Sez. Lav., 6/02/2026, n. 2638

[Decorrenza dell’obbligo retributivo del datore effettivo In tema di interposizione illecita di manodopera]
In tema di interposizione illecita di manodopera, l’obbligo retributivo del datore di lavoro effettivo decorre dalla costituzione in mora, intesa quale intimazione a ricevere la prestazione, che può validamente intervenire anche anteriormente alla sentenza dichiarativa della nullità dell’interposizione.





