Cass. Sez. Lav., 23/02/2026, n. 3976

[Divieto di assunzioni per mancato rispetto del patto di stabilità senza effetto retroattivo sugli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato]

In materia di rispetto del patto di stabilità interno, l’art. 31 l. 12 novembre 2011 n. 183, nella parte in cui prevede che l’ente locale nell’anno successivo a quello dell’inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale (comma 26, lett. d), si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, da compiersi, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la certificazione si riferisce, il divieto opera solo successivamente all’inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

Cass. Sez. Lav., 13/02/2026, n. 3261

[Contraddittorietà della decisione che qualifica come di massima gravità la condotta di un operatore socio-sanitario e poi invoca il “difficile contesto lavorativo” per ridurre la responsabilità]

In tema di licenziamento disciplinare, incorre nel vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria la decisione che, pur qualificando la condotta del lavoratore come di massima gravità in ragione della specifica professionalità richiesta e del contesto assistenziale in cui essa si è verificata, valorizzi poi il medesimo contesto quale elemento attenuante ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva. In particolare, ove la professionalità dell’operatore socio-sanitario sia ritenuta elemento idoneo a escludere ogni giustificabilità di un gesto violento nei confronti di persona assistita e a ricondurre la condotta tra quelle meritevoli di sanzione espulsiva secondo la disciplina collettiva, non può coerentemente assumersi il “difficile contesto lavorativo” quale fattore idoneo a ridurre la gravità dell’addebito, specie quando proprio la qualificazione professionale dovrebbe consentire di fronteggiare adeguatamente situazioni di stress operativo. La valorizzazione dello stesso elemento fattuale in senso sia aggravante sia attenuante integra un vizio logico-argomentativo che impone la cassazione della decisione impugnata.

Cass. Sez. Lav., 9/02/2026, n. 2844

[Diritto di critica, attività sindacale; criteri di continenza formale e sostanziale]

La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano “politico” delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.

Cass. Sez. Lav., 6/02/2026, n. 2638

[Decorrenza dell’obbligo retributivo del datore effettivo In tema di interposizione illecita di manodopera] In tema di interposizione illecita di manodopera, l’obbligo retributivo del datore di lavoro effettivo decorre dalla costituzione in mora, intesa quale intimazione a ricevere la prestazione, che può validamente intervenire anche anteriormente alla sentenza dichiarativa della nullità dell’interposizione.

Cass. Sez. Lav., 24/11/2025, n. 30823

[Determinazione della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. in assenza di CCNL] Con riferimento ai rapporti di lavoro non tutelati da contratti collettivi, al fine di determinare la retribuzione dovuta al lavoratore di interesse, ai sensi dell’art. 36 Cost., si utilizzerà quale parametro il CCNL applicato al settore di appartenenza o comunque similare.

Cass. Sez. Lav., 04/11/2025, n. 29094

[Incarichi di rilievo nel pubblico impiego privatizzato; incidenza dei rapporti personali tra dipendenti e superiori]

In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la p.a. è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità che comunque ne connota l’operato ai sensi dell’art. 97 Cost. e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi compresa quella atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo, l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi.

Cass. Sez. Lav., 01/11/2025, n. 28887

[Utilizzo improprio dell’accesso al sistema informatico aziendale] L’utilizzo improprio dell’accesso al sistema informatico aziendale per scopi personali o non legati alle necessità lavorative non può essere considerato un’infrazione di lieve entità. Di conseguenza, un dipendente che sfrutti la propria autorizzazione per accedere ai dati sensibili di terzi a fini personali non può godere della fiducia dell’azienda. Tale comportamento è punito penalmente dall’articolo 615-ter del codice penale e viola il codice di condotta interno dell’azienda, il codice di comportamento del pubblico dipendente e l’articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, che prevede la possibilità di licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 18, comma 8.