[Divieto di assunzioni per mancato rispetto del patto di stabilità senza effetto retroattivo sugli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato]

In materia di rispetto del patto di stabilità interno, l’art. 31 l. 12 novembre 2011 n. 183, nella parte in cui prevede che l’ente locale nell’anno successivo a quello dell’inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale (comma 26, lett. d), si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, da compiersi, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la certificazione si riferisce, il divieto opera solo successivamente all’inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione.

Cass. Sez. Lav., 23/02/2026, n. 3976

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