[Incarichi di rilievo nel pubblico impiego privatizzato; incidenza dei rapporti personali tra dipendenti e superiori]
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo nĂ© sul piano della legittimitĂ degli atti gestori, nĂ© sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la p.a. è tenuta ad assicurare l’imparzialitĂ di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialitĂ che comunque ne connota l’operato ai sensi dell’art. 97 Cost. e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi compresa quella atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo, l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensitĂ da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi.
