[Utilizzo improprio dell’accesso al sistema informatico aziendale] L’utilizzo improprio dell’accesso al sistema informatico aziendale per scopi personali o non legati alle necessità lavorative non può essere considerato un’infrazione di lieve entità. Di conseguenza, un dipendente che sfrutti la propria autorizzazione per accedere ai dati sensibili di terzi a fini personali non può godere della fiducia dell’azienda. Tale comportamento è punito penalmente dall’articolo 615-ter del codice penale e viola il codice di condotta interno dell’azienda, il codice di comportamento del pubblico dipendente e l’articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, che prevede la possibilità di licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 18, comma 8.

Cass. Sez. Lav., 01/11/2025, n. 28887